Il presidente e' eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 7. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea, il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico; puo' prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima successiva seduta.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art8 · fonte su Normattiva