E' autorizzata, altresi', la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 30.800.000, da corrispondersi in tre annualita', in ragione di dollari USA 10.266.666 per il 1976, dollari USA 10.266.666 per il 1977 e dollari USA 10.266.668 per il 1978. I suddetti pagamenti devono effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 630,725 per dollaro USA, indicato nella risoluzione istitutiva della ricostituzione stessa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-12-23;864~art2 · fonte su Normattiva