Art. 3
Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 marzo 1989
