Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;80~art3 · fonte su Normattiva