E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.

Testo vigente dal 27 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-18;89~art1 · fonte su Normattiva