All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;153~art4 · fonte su Normattiva