All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Testo vigente dal 27 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;23~art4 · fonte su Normattiva