Gli organici di cui alle tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente, nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, e nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 27 luglio 1960
