L'ANAS e' autorizzata, nel quadro di tutte le somme a sua disposizione, ad adeguare la viabilita' di adduzione ai trafori alpini esistenti o gia' finanziati, ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane, per la cui realizzazione sia possibile un concorso finanziario significativo non inferiore al 35 per cento della previsione della spesa da parte di enti territoriali ed economici, nonche' di societa' concessionarie dei trafori e delle autostrade, alle quali concessionarie la ANAS potra' affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio di detti tronchi. Tali interventi devono essere inquadrati nei programmi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, e possono essere realizzati anche con fondi diversi da quelli del piano decennale.

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;531~art5 · fonte su Normattiva