I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

Testo vigente dal 12 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;270~art4 · fonte su Normattiva