Art. 31 — Delega, in materia di Consorzi di bonifica
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:
- a)semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la piu' rapida attuazione dei programmi di bonifica;
- b)assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonche' realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
- c)assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una piu' adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
- d)determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Testo vigente dal 10 giugno 1961
