Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art44 · fonte su Normattiva