Art. 44 — Norme finanziarie
Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
Testo vigente dal 10 giugno 1961
