Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario. Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art17 · fonte su Normattiva