Art. 14
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria. Il richiedente deve inoltre:
- a)dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
- b)impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
- c)rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;
- d)applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
- e)utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
- f)adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
- g)prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
- h)fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
- i)
Testo vigente dal 28 aprile 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva