Art. 8
Avviso di mancata consegna
Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 28 aprile 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva