Art. 14 — Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta
Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Testo vigente dal 4 settembre 2000
