Art. 18 — Servizi a pagamento
Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'entita' degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi e' specificata, per ciascuna delle attivita' elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessita' delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734. L'aggiornamento delle tariffe e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Testo vigente dal 4 settembre 2000
