Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 3 — Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione puo' essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unita', possono essere nominate piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge..

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-10;246~art3 · fonte su Normattiva