All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma: "La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente puo' essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidita' o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria. I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonche' nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte".

Testo vigente dal 19 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;568~artunico · fonte del testo