La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile lino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purche' non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarita' dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art11 · fonte su Normattiva