Lungo le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, devono, per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilita' appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere muniti di passatoie a raso. Gli schemi di detti itinerari devono essere resi noti al personale mediante affissione negli impianti interessati. Nei grandi piazzali di stazione, ove cio' sia necessario, si dovranno realizzare idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate. Gli itinerari, ove necessario, dovranno essere opportunamente evidenziati con apposite segnalazioni.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art8 · fonte su Normattiva