Art. 6 — Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)
La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.
Testo vigente dal 24 ottobre 2001
