Art. 12-ter
(Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.
Testo vigente dal 17 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva