Art. 13
[1]Divieto di pubblicazione e di divulgazione
[2]1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
[3]2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti