Art. 20

Prescrizioni 1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potesta' dei genitori, puo' impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. 2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione, per non piu' di una volta, delle prescrizioni imposte. 3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice puo' disporre la misura della permanenza in casa.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art20 · fonte su Normattiva