Art. 31
[1]Svolgimento dell'udienza preliminare
[2]1. Fermo quanto previsto ((dagli articol1 420-bis e 420-ter)) del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
[3]2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
[4]3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.
[5]4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.
[6]5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti