Art. 35
[1]Giudizio di appello
[2]1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (17) (22) (26) ((28))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti