Art. 41
[1]Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni
[2]1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. (17) (22) (26) ((28))
[3]2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie disponga altrimenti. (17) (22) (26) ((28))
[4]Visto, il Ministro di grazia e giustizia
[5]VASSALLI
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti