Art. 6
Servizi minorili
((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale)).
Testo vigente dal 15 novembre 2023, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva