Art. 10 fecondazione assistitaStrutture autorizzate

Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • a)i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
  • b)le caratteristiche del personale delle strutture;
  • c)i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
  • d)i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art10 · fonte su Normattiva