Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo ma prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti alla libertà personale e alla tutela della salute - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il rimettente non adduce alcuno argomento volto a spiegare le ragioni per cui l’impianto dell’embrione si tradurrebbe, per l’uomo, in un trattamento sanitario o in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull’eventuale impatto di tale trattamento sulla sua salute psicofisica. Il contrasto con i detti parametri costituzionali è, pertanto, dedotto in maniera generica e assertiva.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione, ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Il fatto che la donna possa sempre rifiutare il trasferimento in utero dell’embrione non realizza una disparità di trattamento rispetto all’uomo, in ragione dell’eterogeneità delle situazioni poste a confronto Il trasferimento nell’utero dell’embrione, infatti, si tradurrebbe in un trattamento sanitario estremamente invasivo per la donna, solo essa restando esposta, dopo la fecondazione, all’azione medica. ( Precedente: S. 229/2015 – mass. 38599 ).
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Connessa assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione - Possibilità di una dissociazione temporale tra il consenso e il trasferimento in utero - Impossibilità di revocare il consenso prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Ratio - Finalità di salvaguardia dell'integrità psicofisica della donna e della dignità dell'embrione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative all'irrevocabilità del consenso prestato dall'uomo alla PMA dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto. É compito del legislatore ricercare un eventuale diverso equilibrio degli interessi coinvolti). (Classif. 202001).
Il consenso prestato alla PMA – irrevocabile dal momento della fecondazione dell’ovulo – ha una portata diversa e ulteriore rispetto al mero “consenso informato” al trattamento medico: si è in presenza, infatti, di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio, che comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione. ( Precedenti: S. 230/2020; S. 127/2020 ). L’irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo alla PMA è funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, una volta che questo è ormai giunto alla fecondazione. La norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo si colloca al limite delle cosiddette «scelte tragiche», caratterizzate dall’impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. ( Precedenti: S. 14/2023 – mass. 45311; S. 84/2016 – mass. 38830; S. 118/1996 ). Nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano temi eticamente sensibili non può che spettare primariamente alla valutazione del legislatore, alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, ferma restando la sindacabilità da parte di della Corte costituzionale delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole. ( Precedenti: S. 221/2019 – mass. 41565; S. 162/2014 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto. Se è vero che la possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l’impianto si ripercuote indubbiamente sulla libertà dell’uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell’ affectio familiaris sulla quale si era fondato il comune progetto di genitorialità, tuttavia il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti insito nella norma censurata non è irragionevole. La centralità che il consenso assume nella PMA fa sì che l’uomo – reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione – sia consapevole della possibilità di diventare padre: ciò rende difficile inferire una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Inoltre, il consenso dell’uomo va oltre agli interessi inerenti la propria sfera individuale, coinvolgendo altri interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti alla donna e all’embrione. Ove si considerino, pertanto, la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell’embrione crioconservato risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell’uomo. La norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi con l’unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza crioconservazione – mantiene, quindi, un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte costituzionale. Non sfuggono, tuttavia, la complessità della fattispecie e le conseguenze che la norma censurata produce in capo all’uomo, spettando tuttavia al legislatore ricercare un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso, salvo il sindacato sulla verifica della sua ragionevolezza).
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Consenso - Revocabilità di quello prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima del suo impianto - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 202001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’embrione ma prima dell’impianto, quando, in considerazione del decorso del tempo, si sia disgregato il progetto di coppia. Pur riguardando l’art. 8 CEDU anche le decisioni di avere o non avere un figlio, si deve escludere che la norma censurata superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano, in quanto – come precisato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo – il ricorso al trattamento di fecondazione in vitro dà luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo.
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo - Carattere ipotetico e non attuale della rilevanza della questione nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile, perché avente una rilevanza meramente ipotetica e non attuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto stabilisce un divieto assoluto di revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Infatti, lo stesso rimettente riferisce che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all'impianto in utero dell'unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine - e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo - il trattamento di PMA. Né il difetto di rilevanza del quesito può essere superato dalla circostanza che i ricorrenti intendano ripetere il ciclo di PMA, posto che tale intento pro futuro non vale a rendere attuale la questione riguardante la revoca del consenso nell'ambito del giudizio principale. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sulla manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, di pressoché identica questione, v. la citata sentenza n. 151/2009.
sentenza 84/2016massima n. 38830 Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Irrevocabilità del consenso da parte della donna ad accedere alle tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione dell'ovulo - Lesione del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori imposti per legge nel rispetto della persona umana - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui «non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita». Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 151/2009.
sentenza 97/2010massima n. 34458 Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilità del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del rispetto della dignità umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, lesione del diritto alla salute della donna, contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica o dell'interessato - Eccezione di inammissibilità per il fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità inerente al fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari. Infatti, posto che il giudice può sollevare questioni in sede cautelare quando non provvede sulla domanda oppure concede la misura ma tale concessione non si risolve nel definitivo esaurimento del potere cautelare, nella specie i procedimenti cautelari sono in corso e i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi. - Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede cautelare v., citate, sentenza n. 161/2008 e ordinanze n. 393/2008 e n. 25/2006.
Riguarda ancheart. 14 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Irrevocabilità della volontà di sottoposizione al trattamento di procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell'ovulo - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto della dignità umana e di eguaglianza, della libertà personale e del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nella parte in cui non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui il rimettente chiede la declaratoria di incostituzionalità al solo fine di dare coerenza al sistema.
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI I SOGGETTI, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME, AL FINE DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa, invero, non ha per oggetto le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta, d'altro canto, il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 47/2005massima n. 29502 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI LE FINALITÀ DELLA LEGGE, I SOGGETTI COINVOLTI E IL CONCEPITO, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLE NORME, AL FINE DI ELIMINARE IL PRINCIPIO DI PREVALENZA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO E DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa, in tutto o in parte, agli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Per quanto concerne l'art. 1 della legge, di cui si propone l'abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell'art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale. Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d'altro canto il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile – al di là della articolata titolazione e delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 48/2005massima n. 29503 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita