Art. 3 fecondazione assistitaModifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

  • d-ter)l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art3 · fonte su Normattiva