Art. 1 — Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa autorizzazione di spesa. Modifica dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualita' dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonche' al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria. L'importo complessivo degli interventi e' di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale delle modalita' di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una societa' per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi societa' controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche".
Testo vigente dal 16 febbraio 1991
