I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonche', per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art53 · fonte su Normattiva