I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono destinati per:

  • a)la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;
  • b)interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;
  • c)finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
  • d)prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprieta' dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
  • e)interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalita' dei lavoratori.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art55 · fonte su Normattiva