Art. 14
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Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalita' di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva