Art. 15

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L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art15 · fonte su Normattiva