Art. 16
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L'Osservatorio svolge la sua attivita' in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarieta' sociale o di un suo delegato. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva