Art. 18
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Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva