Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art2 · fonte su Normattiva