Art. 20
Prestazioni in favore dei familiari degli associati
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
2Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".
Testo vigente dal 3 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva