Art. 21 — Imposta sugli intrattenimenti
In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
2Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".
Testo vigente dal 3 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva