Art. 22
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Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 13-bis:
- 1)al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente: "i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)";
- 2)al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";
- b)all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: "c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
- c)all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
- d)all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
- e)all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva