Art. 23
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Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva