Art. 25
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Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".
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