Art. 26
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Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva