Art. 27

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Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

  • a)a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
  • b)ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita' generali perseguite dall'associazione;
  • c)a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita' di cui alla lettera b). Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi' ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art27 · fonte su Normattiva