Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;". All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonche' ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva