Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Le associazioni di promozione sociale prive di personalita' giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva