Art. 9 — Atti soggetti ad iscrizione nei registri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attivita'. Nei registri devono essere iscritti altresi' le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva