Art. 14

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Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non puo' essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano ((acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA))). Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Testo vigente dal 3 dicembre 2016 al 21 maggio 2022 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art14 · fonte su Normattiva