Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 2016 al 21 maggio 2022. Leggi il testo vigente →
Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non puo' essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano ((acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA))). Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.
Testo vigente dal 3 dicembre 2016 al 21 maggio 2022 · versione 10 su Normattiva